sabato 28 marzo 2015

Oscuriamo i siti esteri!

caparini[1]L’ottimo blog di informazione sull’esig AgiVapeNews ha recentemente pubblicato la notizia riguardante il deputato leghista Davide Caparini (v. foto AgeVapeNews) che ha proposto un emendamento al DL anti-terrorismo in corso di approvazione alla Camera teso all’oscuramento dei siti esteri che effettuano la vendita di materiale da svapo.

Per la lettura del confuso testo completo dell’emendamento, caratterizzato da una fantasiosa punteggiatura e apparentemente scritto in gran fretta, rimando all’articolo pubblicato da AgiVapeNews; ma sfrondando l’emendamento dagli arzigogoli del burocratese e facendo uno sforzo interpretativo sugli sconnessi ed incompleti riferimenti normativi, residua il seguente principio:

“AAMS, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività internet i siti web, da oscurare, offerenti liquidi per sigaretta elettronica in difetto di autorizzazione (nomina di un rappresentante fiscale, n.d.r.)”.

Il fatto che l’emendamento sia stato respinto in quanto “inammissibile” non toglie che possa essere presto riproposto, e pertanto è giusto comprenderne la portata e i limiti; ma veramente non so da dove cominciare, per evidenziare i vizi logici e normativi di questo emendamento.
  1. L’idea di proporre l’inserimento di questo emendamento nel D.L. anti-terrorismo è ovviamente espressione dell’annoso vizio –assolutamente trasversale tra tutte le correnti politiche- di “infilare” norme incongrue in provvedimenti che vertono su tutt’altro tema; tale deprecabile pratica è stata più volte censurata anche dal Presidente della Repubblica, ma i politici continuano pervicacemente ad adottarla.
  2. Le aziende estere non devono richiedere alcuna autorizzazione ad AAMS: semplicemente, qualora ne ricorrano i presupposti, nominano un rappresentante fiscale, senza che AAMS possa negare o sindacare in alcun modo tale nomina.
  3. In base all’attuale normativa comunitaria, le aziende estere sono obbligate a nominare un rappresentante fiscale in Italia solo se il loro fatturato verso l’Italia supera i 35.000 euro annui; al di sotto di questo limite, la vendita diretta ai consumatori italiani è legittimamente effettuata senza rappresentante fiscale.
  4. La pratica dell’oscuramento dei siti esteri è già attualmente utilizzata per i provider di giochi d’azzardo online in quanto il gioco d’azzardo è sottoposto a monopolio; l’oscuramento, se applicato ad aziende che operano in un settore non soggetto a monopolio e nel pieno rispetto della normativa comunitaria, sarebbe illegittimo e vessatorio.
  5. L’eventuale oscuramento di un sito estero che venda liquidi per esig impedirebbe all’azienda estera anche la vendita di tutti gli altri prodotti e ricambi per sigaretta elettronica, che non sono assoggettati –nemmeno in Italia- né ad imposta di consumo né a restrizioni di alcun tipo.
Mi fermo qui, perché questo è un articolo tecnico, non politico, e non intendo commentare l’atteggiamento alquanto opportunista e legato a logiche estranee al bene comune di questo o quel partito politico o rappresentante parlamentare.

3 commenti:

  1. Non ho parole!!!!!!!!!!!

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  2. Lo sa quel deputato che sono passati quasi 100 anni dalle censure totalitarie?

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    1. LOL! :D Si, ma conosciamo bene i corsi e ricorsi storici, e con la TPD in arrivo non escludo che ci sarà un... ricorso storico. Spero non si arrivi alle Leggi Fascistissime, ma con l'aria che tira, non mi meraviglierei di niente...

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