Meno di 24 ore fa, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato una circolare, dai consueti toni perentori e minacciosi. Dopo aver riepilogato i criticatissimi provvedimenti che si sono succeduti dalla fine del 2013 ad oggi, ricorda che i liquidi per sigaretta elettronica sono assoggettati alla nuova imposta di consumo dal 1° gennaio 2015. Prosegue poi sottolineando che anche le rimanenze di magazzino acquistate nel 2014 sono soggette ad imposta, e motiva questa interpretazione con la considerazione che l'imposta di consumo (anche se basata su altri parametri) esisteva già anche nel 2014, come anche l'obbligo per le aziende di rifornirsi esclusivamente presso depositi fiscali.
Pertanto, conclude AAMS, verranno fatti controlli presso le aziende, per verificare se per caso queste detengano "illegalmente" nei loro magazzini liquidi per sigaretta elettronica acquistate, anche nel 2014, da soggetti diversi dai depositi fiscali.
L'ardita ricostruzione (il)logica dell'AAMS, però, si scontra con la circostanza che il TAR ha sospeso la previgente normativa proprio nella parte che riguardava l'istituzione dei depositi fiscali, in quanto ritenuta eccessivamente farraginosa ed immotivatamente gravosa da rispettare per le aziende.
Di conseguenza i rivenditori, fino al 31/12/2014, hanno legittimamente acquistato liquidi da soggetti diversi dai depositi fiscali (che a quella data si potevano contare sulle dita di una mano...). Ed oggi, secondo AAMS, queste aziende che hanno operato nel pieno rispetto della normativa, barcamenandosi come potevano nel mare in tempesta dell'incertezza normativa che sempre segue una legiferazione forzata ed iniqua, dovrebbero essere assoggettate a pesantissime sanzioni perché costituisce illecito "la immissione in consumo dei prodotti sottoposti ad imposta di consumo senza pagamento del tributo".
Vorrei ricordare ad AAMS e alle aziende che si trovano per l'ennesima volta ad affrontare una ingiusta situazione di emergenza che:
- la "immissione in consumo di prodotti sottoposti ad imposta" la può operare solo un doposito fiscale, unico soggetto tenuto per legge a calcolare e versare l'imposta;
- i rivenditori al dettaglio non sono depositi fiscali e non "immettono in consumo" alcunché;
- anche volendo rispettare l'astrusa interpretazione che AAMS fa della normativa, i commercianti al dettaglio che legittimamente hanno acquistato entro il 31/12/2014 fuori dai depositi fiscali, ora non hanno la possibilità di calcolare e versare l'imposta, poiché non basta fare due somme e compilare un modello F24: la determinazione dell'imposta deve avvenire sulla base di appositi registri tenuti dai depositi fiscali conformemente alle procedure stabilite nel T.U.A.;
- sempre a voler essere ligi alle regole, a quale imposta di consumo dovrebbero essere assoggettati gli acquisti 2014? A quella rideterminata nel 2015, oppure a quella (mai applicata) risultante dalla normativa previgente?
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