giovedì 7 dicembre 2017

Lo svapo va in fumo? Il Monòpoli dei Monopòli.

ATTENZIONE
Questo articolo non è aggiornato.
La Legge di Bilancio 2018, in vigore dal 1/1/2018, modifica profondamente diversi punti della normativa sulla sigaretta elettronica, per cui parte dell'articolo che segue non è più valido.
Seguiranno ulteriori articoli di approfondimento aggiornati alla nuova normativa.


Dopo aver approfondito la situazione dell'imposta gravante sui liquidi e la questione del divieto di vendita online, rimane da discutere la novità assoluta della "manovra Vicari": il prepotente ingresso dei Monopoli di Stato nel settore della sigaretta elettronica.

Questo è purtroppo uno degli aspetti che maggiormente stravolge il mondo dello svapo, trasformando l'e-cig da uno strumento centrale nella lotta al tabagismo in una specie di "periferia" del tabacco da fumo. La leggerezza con cui sono stati affrontati questi argomenti (sottratti anche al confronto parlamentare grazie alla questione di fiducia) e l'inconsistenza delle motivazioni addotte a sostegno di questo provvedimento lasciano purtroppo l'impressione che qui si stia giocando a Monòpoli con la vita e con i soldi delle persone, e che tutti noi (i vapers, ma soprattutto i professionisti del settore) ci siamo fermati per sventura proprio su Parco della Vittoria, dove AAMS ha costruito un grosso e costosissimo albergo. 😓



Poiché il dibattito parlamentare per l'approvazione della Legge di Bilancio è ancora in corso, è possibile (e sperabile) che intervengano ulteriori novità in questo campo. Ricordate: la normativa non è ancora definitiva, per cui quello che dirò di seguito potrebbe a breve diventare - in tutto o in parte - superato da leggi più recenti. Ovviamente aggiornerò questo articolo appena si rendesse necessario.

Ribadisco infine, ancora una volta, che quelle che seguono solo solo le mie opinioni personali e consiglio sempre, per fugare i dubbi ed avere indicazioni operative, di affidarsi ad un professionista serio. Diffidate dei consigli dati da persone non esperte, e prendete con le pinze anche i consigli professionali dati da persone esperte ai vostri amici e conoscenti: la loro situazione potrebbe essere diversa dalla vostra e consigli ottimi per loro potrebbero essere pessimi per voi.

FAQ #1: Qual è la normativa di riferimento?

L'immagine a lato, raffigurante la Giustizia, è benaugurante. Ma la fonte normativa è la Legge, che è altra cosa.
Se non altro, stavolta il lavoro non è difficile: l'emendamento Vicari, contenuto nel "collegato fiscale" recentemente approvato (D.L. 16/10/2017 n. 148), introduce una modifica in una sola norma, l'art. 62-quater del D.Lgs. 504/1995. In particolare:
  • viene riscritto il primo periodo del comma 5, che originariamente permetteva la rivendita dei prodotti da svapo anche alle tabaccherie, ed ora dispone che la commercializzazione di questi prodotti avvenga esclusivamente tramite le rivendite autorizzate;
  • viene introdotto il comma 5-bis che, in via transitoria, permette ai negozi specializzati di svapo attualmente esistenti di continuare a vendere tutti i prodotti, in attesa di un successivo regolamento attuativo che AAMS dovrà emanare entro il mese di Marzo 2018.
Queste novità legislative sono entrate in vigore il 6 dicembre 2017 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

FAQ #2: Quali prodotti sono trasferiti sotto il controllo dei Monopoli?

Solo ed esclusivamente i prodotti contenenti nicotina.
Tra i tanti commenti che ho letto in giro, ci sono anche quelli secondo cui tutti i prodotti in qualche modo collegati allo svapo, compreso tutto l'hardware, passerà sotto il controllo di AAMS. Non è così.
Sia il comma 5 che il comma 5-bis, nella nuova formulazione, fanno esplicito riferimento ai "prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis"; pertanto, tra i tanti prodotti menzionati nei commi 1 e 1-bis (prodotti contenenti nicotina, dispositivi meccanici ed elettronici, parti di ricambio, liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina) vengono assegnati in gestione ai Monopoli solo ed esclusivamente quelli contenenti nicotina, ovvero:
• e-cig precaricate con liquidi contenenti nicotina;
• liquidi e basi neutre contenenti nicotina.

Rimangono quindi liberamente vendibili i liquidi a zero, nonché PG, VG e basi a zero, gli aromi concentrati, gli atomizzatori, le box, le batterie e tutti gli altri prodotti che rientrano nelle categorie dell'hardware e degli accessori.

FAQ #3: Quali sono le "rivendite autorizzate" che potranno vendere prodotti con nicotina?


In primo luogo, ci sono ovviamente le tabaccherie. Il comma 5 assegna la vendita dei prodotti con nicotina esclusivamente alle "rivendite di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293", che sono:
• le Rivendite autorizzate di generi di monopolio (insomma, le tabaccherie); queste rivendite sono autorizzate sulla base di apposita concessione novennale, dietro pagamento di un cospicuo canone di concessione;
• gli altri esercizi muniti di "patentino"; in estrema sintesi, il patentino è un'autorizzazione biennale (a pagamento) con cui si permette la sub-rivendita di generi di monopolio ad alcuni pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, sale giochi, stabilimenti balneari, hotel...) a condizione che si riforniscano esclusivamente dalla Rivendita più vicina. Insomma, i liquidi con nicotina li potranno vendere anche al bar del "Lido Miramare" 😒

Il comma 5 dell'art. 62-quater, come abbiamo visto, attribuirebbe la distribuzione dei prodotti con nicotina esclusivamente agli esercizi sopra indicati: tabaccherie ed esercizi di somministrazione. Ma il successivo comma 5-bis, di fatto contraddicendo quanto precedentemente stabilito, introduce -così sembra- una terza categoria di rivendite autorizzate, costituita dagli "esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all'entrata in vigore del comma precedente". In altre parole, i negozi al dettaglio specializzati nel settore dello fumo elettronico. Per come è scritta la norma attuale, questa terza categoria di rivenditori autorizzati (i negozi specializzati) sembrerebbe una categoria ad esaurimento: possono infatti rientrarvi solo i negozi "già attivi all'entrata in vigore del comma precedente", quindi si esclude che possano essere autorizzati nuovi negozi diversi da quelli esistenti già oggi. E man mano che -per un motivo o per l'altro- i negozi dovessero chiudere, o non riuscissero a rinnovare tempestivamente l'autorizzazione, o magari semplicemente fossero ceduti ad un nuovo soggetto, il numero dei negozi autorizzati si ridurrà definitivamente.
Si specifica inoltre che le regole di rilascio e mantenimento della speciale autorizzazione alla vendita specifica per questi negozi seguirà regole diverse rispetto a quelle per le concessioni e i patentini. Tali regole, al momento, non sono note, e verranno stabilite dal Direttore di AAMS entro il 31 marzo 2018.
La decisione di seguire, per la sigaretta elettronica, regole differenti da quelle stabilite per i tabacchi sembrerebbe basarsi sulla volontà di non confondere -come è giusto- vapore e fumo; ma non illudiamoci. La distinzione sarà a senso unico, perché le tabaccherie potranno vendere -senza pagare ulteriori canoni di concessione- liquidi con nicotina, mentre i negozi dovranno munirsi di una specifica autorizzazione (sicuramente a pagamento) e non potranno comunque vendere generi di monopolio.
Comunque, certezze assolute non ce ne possono essere, finché non sarà emanato, entro il 31/03/2018, il provvedimento del Direttore AAMS.

FAQ #4: Quando entrerà in vigore questa normativa?

La normativa è già in vigore dal 06/12/2017. Già da adesso le tabaccherie sono autorizzate a vendere liquidi con nicotina (molte lo facevano già anche prima della recente legge); e già adesso i negozi specializzati stanno operando in qualità di esercizi con autorizzazione provvisoria alla rivendita di liquidi con nicotina.
Entro il 31/03/2018 (quindi, in un giorno imprecisato tra oggi e la fine di marzo) verranno stabilite:
• le modalità di rilascio dell'autorizzazione definitiva (compreso l'eventuale canone iniziale e periodico da versare ad AAMS);
• le caratteristiche che devono avere i negozi per poter mantenere l'autorizzazione;
• le regole che dovranno seguire i negozi per l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina.

Vale la pena di sottolineare che la legge non stabilisce alcuna linea guida e non fissa alcun limite alla discrezionalità con cui il Direttore di AAMS stabilirà le regole applicabili ai negozi autorizzati. Potrebbe stabilire che l'autorizzazione sarà gratuita, oppure che costerà un milione di euro all'anno; che tutti i negozi potranno mantenere l'autorizzazione, oppure che potranno sopravvivere solo quelli di una certa metratura, o sufficientemente lontani gli uni dagli altri, o gestiti da persone con i capelli rossi il cui nome inizia per "A" 😕 Non ho motivo di dubitare del direttore Kessler, di recente nomina, di cui si leggono solo cose positive che confermerebbero una grande preparazione tecnica ed un forte rigore morale; ma siamo in Italia e l'esperienza ci insegna che ad un grande potere discrezionale invariabilmente si accompagnano grandi pressioni da parte dei gruppi di interesse più potenti.
Staremo a vedere...

FAQ #5: Una volta ottenuta l'autorizzazione ufficiale, i negozi potranno vendere liquidi con nicotina anche online?

Assolutamente no: il divieto di vendita online vale per tutti, comprese le rivendite autorizzate dai Monopoli.


FAQ #6: Conviene prendere il patentino? Quali vantaggi e svantaggi comporta?

E chi lo può sapere? 😄 Finché il direttore di AAMS non emanerà il regolamento attuativo, entro il 31/03/2018, non possiamo sapere niente: né quanto costerà ottenerlo, né quali obblighi imporrà mantenerlo. Queste cose, oggi, non le posso sapere io, come non le può sapere nessuno.
Ciò nonostante, non ho potuto fare a meno di notare che in rete ci sono già diverse persone che si azzardano a dare veementi consigli, generalmente tendenti a NON prendere il patentino, per il motivo che una volta "patentati" si diventerebbe in qualche modo succubi di AAMS, che potrà imporre al negozio qualunque cosa (devi vendere questo, non puoi vendere quest'altro, ti puoi rifornire solo da Tizio o da Caio...), pena la revoca dell'autorizzazione.
Io non ho la sfera di cristallo, e non posso prevedere il futuro. Ma nemmeno chi, già oggi, si spertica in consigli conosce il futuro, per cui si tratta evidentemente di consigli dati alla cieca.

Quello che so per certo è che quando verrà emanato il decreto direttoriale, avremo delle regole certe, che potremo studiare e valutare prima di richiedere ed ottenere il patentino.

2 commenti:

  1. Grazie per i tuoi articoli, Numenor, sono sempre ben circostanziati. Un solo appunto: la "norma Vicari" e' entrata in vigore il 6 dicembre (e non il 5, data della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale): e' proprio scritto all'articolo 1 comma 3 "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."

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    1. Si, me ne sono accorto dopo la chiusura dell'articolo (che adesso correggo). Mi ha tratto in inganno la data di entrata in vigore indicata nell'ultimo articolo del decreto stesso ("stesso giorno di pubblicazione"), e mi è sfuggito che trattandosi di conversione in legge, l'entrata in vigore è invece il giorno successivo alla pubblicazione. Con buona pace di quelli che speravano in una vacatio legis ordinaria di 15 giorni...

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