martedì 5 dicembre 2017

Lo svapo va in fumo? Tassa si, tassa no, tassa... forse!

Dopo aver in qualche modo metabolizzato le recenti novità normative e giudiziarie che hanno scosso il mondo dello svapo dalle fondamenta, ho molte cose da dire, tante che un solo post non basta. Ma per prima cosa voglio chiarire che, per quanto io sia dottore commercialista e quindi con il diritto tributario ci conviva da sempre, quelle che seguono solo solo le mie opinioni personali e vanno prese come tali. Se siete degli operatori professionali e leggete qualcosa che vi interessa approfondire, vi raccomando di farvi assistere da un bravo professionista.

Sono tanti i dubbi e le paure che attanagliano vapers e operatori professionali, e il web spesso non aiuta a fare chiarezza. Con questo primo articolo vorrei quindi affrontare, con semplicità ma con rigore giuridico, il problema della tassazione dei liquidi da svapo


FAQ #1: Qual è la normativa di riferimento?

Sotto questo aspetto, già prima della sentenza della Corte Costituzionale, la normativa di riferimento era l'art. 62-quater del D.Lgs. 504/1995, come modificato (o meglio, interpretato) dall'art. 1, comma 8, del D.Lgs. 188/2014: sono soggetti ad imposta di consumo "i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali".
La Corte Costituzionale, con la recente (e discutibile) Sentenza n. 240 del 2017, ha confermato la legittimità della tassazione applicata sui liquidi senza nicotina.
Pertanto, non ci sono dubbi: tutti i liquidi da svapo, contenenti o meno nicotina, comprese le basi neutre, sono soggette all'imposta di consumo.

FAQ #2: Gli aromi concentrati saranno tassati?

NO. Ricordo che la Corte Costituzionale si è limitata a confermare la validità di una legge già esistente dal 2014. Già da tempo erano stati avanzati dubbi sulla tassabilità degli aromi, ma questa è stata sempre esclusa da tutti, anche dalla stessa AAMS, che con la sua nota Prot. 65527 del 23/06/2015 ha chiarito che i liquidi per e-cig sono tassabili solo se "possono essere inalati, così come sono ceduti ai punti di vendita e da questi ai consumatori", aggiungendo che "non hanno rilievo eventuali miscelazioni che potenzialmente possono essere effettuate direttamente dai consumatori".
Pertanto, gli aromi concentrati non sono soggetti ad imposta di consumo, non essendo inalabili al momento della vendita al consumatore.
AGGIORNAMENTO: Per un ulteriore approfondimento, leggere QUI.

FAQ #3: Da quando sarà applicata la nuova tassa?

La tassa non è nuova, esiste già dal 1° gennaio 2015, ma le imprese non l'avevano applicata pienamente (avevano applicato la "tassa light") in attesa della sentenza della Corte Costituzionale. Ora la sentenza è arrivata e ha confermato che è dovuta la tassa piena su tutti i liquidi, con o senza nicotina. Quindi la sentenza ha semplicemente confermato una legge esistente e già in vigore.
Pertanto, sin dal giorno successivo alla sentenza, i produttori hanno già cominciato ad immettere in commercio i propri prodotti gravati dalla tassa piena.
Ma il rivenditore deve quindi applicare la tassa sin da subito? No, il rivenditore non applica alcuna tassa, perché non è deposito fiscale. Per i dettaglianti, il discorso è semplice: se il liquido è stato acquistato con tassa "light" va rivenduto allo stesso prezzo a cui è stato venduto finora; vanno venduti a prezzo maggiorato solo i liquidi acquistati con tassa piena. Ovviamente, qui non si parla di obblighi di legge: se un negoziante vuole vendere a prezzo raddoppiato un liquido comprato con "tassa light", con la scusa che "adesso c'è la nuova tassa", è libero di farlo; ma non è un negozio che merita la mia fiducia di consumatore.

FAQ #4: Le basi neutre, ed in particolare PG e VG senza nicotina, sono tassabili?

Questo è forse il quesito più "gettonato" oggi, ed è quello che pone maggiori problemi di interpretazione.
Su questo punto, l'art. 62-quater D.Lgs. 504/1995 era troppo generico, perché potenzialmente assoggettava a imposta anche sostanze come PG e VG puri, che per decenni erano state utilizzate per gli usi più disparati (cosmesi, prodotti farmaceutici, antigelo e antighiaccio, macchine per il fumo artificiale, ecc.). 
La Corte Costituzionale, in un passo della Sentenza n. 240 che è passato inosservato a molti, ha fatto chiarezza sul punto, affermando testualmente: "il tratto unificante dell’oggetto dell’imposta sarebbe dato dalla destinazione impressa dal fabbricante – che è il soggetto passivo dell’imposta".
Lo voglio sottolineare ancora di più: ciò che conta è
la destinazione 
impressa 
dal fabbricante.
Sono solo tre parole, ma pesano come macigni, solo che questa volta, per fortuna, pesano su AAMS e non sui vapers.

"DESTINAZIONE": non si deve guardare alla natura del bene (il PG rimane sempre PG, qualunque uso se ne faccia), ma alla destinazione. Il PG è destinato allo svapo? Si tassa. Lo stesso PG non è destinato allo svapo? Non si tassa. Per quanto assurdo a leggersi, è proprio così.

"FABBRICANTE": la destinazione d'uso può essere impressa solo dal fabbricante (o dall'importatore sul ruolo dell'importatore ho dei dubbi che chiariremo più avanti), perché solo lui è soggetto passivo d'imposta, essendo deposito fiscale. Nessun altro soggetto della filiera (grossista, rappresentante, dettagliante, consumatore) ha il potere di stabilire la destinazione d'uso del bene, per il semplice fatto che nessuno, all'infuori del fabbricante, può applicare o disapplicare la tassa. Se un flacone di PG è stato prodotto per usi farmaceutici o cosmetici, non è tassabile neanche se viene venduto in un negozio di svapo. E non potrebbe essere altrimenti: come potrebbe mai il produttore, che è deposito fiscale, applicare oggi la tassa in base alla effettiva destinazione che in futuro avrà quel bene?

"IMPRESSA":  una volta impressa dal fabbricante, la destinazione d'uso non può più cambiare, a prescindere da quello che succederà al prodotto nel tragitto dal produttore al consumatore finale. 
Flavourart (faccio un nome a caso), per esempio, produce flaconi di PG destinati all'e-cig, etichettandoli come "base neutra per sigaretta elettronica" e quindi applica la tassa su tutti i flaconi; e la tassa rimane la stessa, sia che quel flacone venga comprato in un negozio specializzato da un vaper per miscelarsi i suoi liquidi, sia che venga comprato in erboristeria da una casalinga per crearsi i suoi cosmetici fatti in casa.
E vale anche al contrario, ovviamente: un flacone di PG Farmalabor (faccio un altro nome a caso), a cui il produttore ha impresso una destinazione cosmetica-farmaceutica non è soggetto ad imposta, neanche se verrà venduto da un negozio di svapo al preciso scopo di permettere al cliente di mixare liquidi da svapo.
AGGIORNAMENTO: Per un ulteriore approfondimento, leggere QUI.

Immagino che quest'ultima considerazione faccia sorgere qualche dubbio soprattutto ai rivenditori; e allora aggiungo la seguente

FAQ #5: Un negozio specializzato di svapo può vendere PG e VG non destinati allo svapo?

E perché no?
Il ben noto art. 62-quater del D.Lgs. 504/1995 stabilisce che i liquidi da svapo possono essere immessi in commercio solo dai depositi fiscali, e quindi i rivenditori hanno di fatto l'obbligo di rifornirsi dai depositi fiscali, ma solo per quanto riguarda i prodotti soggetti ad imposta. Nessuna norma vieta al rivenditore di comprare da altri soggetti, non depositi fiscali, merci non soggette all'imposta (per es., aromi concentrati, batterie, ecc.).
Quindi, è assolutamente lecito e normale che un rivenditore si rifornisca di e-liquids (con o senza nicotina) dai depositi fiscali, e si rifornisca di PG e VG neutri da un produttore che commercializzi questi liquidi senza una specifica destinazione, in flaconi che non facciano alcun riferimento alla sigaretta elettronica (ma sempre a norma FU-USP).
Ma un negozio specializzato in prodotti da svapo può vendere anche altri prodotti non specifici per lo svapo? Non è vietato? NO, non è assolutamente vietato; anzi, è frequentissimo, nel campo del commercio, che nello stesso punto vendita si commercializzino prodotti eterogenei fra loro. Non meraviglia nessuno, infatti, entrare in un'erboristeria e vedere uno stand con dei prodotti da svapo; e allora, perché dovrebbe meravigliare se un negozio di svapo vende anche prodotti da erboristeria?
Eh, ma il mio codice Ateco non include prodotti diversi dalla sigaretta elettronica...! Non è vero. 
In primo luogo, il fatto di avere un certo codice Ateco non impedisce di vendere, in via accessoria e non prevalente, beni che apparentemente non c'entrano niente con l'attività principale. Il negozio di alimentari sotto casa, insieme alla spesa, vi vende e vi fa pagare la busta di plastica, ma non ha il codice Ateco per la vendita di buste e imballaggi.
Inoltre, il codice Ateco più utilizzato dai dettaglianti del settore è il 47.78.34 ("Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori"), oppure quello ancora più generico, il 47.78.99 ("Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari non classificabili altrimenti"); entrambi i codici sono sufficientemente generici per permettere la vendita anche di altri beni diversi da eliquids, atom e altre merci connesse con l'e-cig.
Infine, nulla osta a che un esercizio commerciale abbia più di un codice Ateco: è pratica comunissima e assolutamente ammessa dalla legge.
Quindi, un negozio specializzato di svapo può senz'altro rivendere legittimamente PG e VG destinati ad uso cosmetico o farmaceutico (ovviamente FU-USP), senza che AAMS o chicchessia possa avere niente da obiettare.
AGGIORNAMENTO: Per un ulteriore approfondimento, leggere QUI.

17 commenti:

  1. Finalmente qualcuno che con termini chiari e comprensibili fa un'attenta analisi onnicomprensiva del nostro triste ma non defunto periodo storico. Grazie come sempre, Numenor, respect!

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    1. Grazie Greengio. Mi sforzo di limitare i danni (probabilmente voluti) causati dai dubbi e dai timori ingenerati da una normativa scritta male ed imprecisa. Le norme di legge (e le sentenze) bisogna conoscerle, studiarle fino alle virgole, ed applicarle rigorosamente, ma senza andare neanche un millimetro oltre ciò che è strettamente obbligatorio.

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  2. Grazie per la chiarezza con cui sempre esponi i tuoi punti di vista. Semplice, conciso e dettagliato.
    Lislos

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  3. Grande ,come sempre,posso solo ringraziarti di aver fatto chiarezza,laddove neanche gli adetti ai lavori hanno saputo e sanno cosa fare(in maniera voluta o meno).Grazie

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  4. Complimenti per l'articolo, scritto molto bene. spero a questo punto in un articolo che spiega gli acquisti UE come sono regolamentati considerando che sui liquidi abbiamo un'imposta di consumo e non un accisa, come spesso erroneamente viene riportato, e soprattutto non un'accisa sui tabacchi lavorati esteri. penso che anche questo particolare possa mettere in luce chi sta realmente spingendo per queste manovre anti vapers. continua cosi!

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  5. Complimenti! Bellissimo e importantissimo articolo.

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  6. Esemplare, preciso, in grado di sfatare dubbi e possibilmente, i catastrofismi che si leggono in giro. Grazie mille!

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  7. Carissimo Numenor, ti ho già fatto i complimenti per l'articolo esemplare che hai scritto.
    Ho una domanda a cui non ho trovato risposta, ma la situazione come cambia per quanto riguarda la vendita online?
    Dovranno veramente chiudere gli shop online o ci sono speranze?
    Grazie e a presto.

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  8. i quesiti piu gravosi, ovvero la vendita online nazionale e internaionale, e la nicotina(vero punto centrale del discorso) rimangono i piu grossi problemi

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  9. Grazie Numenor per la trattazione rigorosa della questione. Mi resta un dubbio riguardante l'assoggettabilità delle basi e delle preparazioni di nicotina a media concentrazioni (basi con nicotina da diluizione) sul quale spero che vorrai discutere.
    La corte costituzinale ha disposto che: "il tratto unificante dell’oggetto dell’imposta sarebbe dato dalla destinazione impressa dal fabbricante – che è il soggetto passivo dell’imposta".
    AAMS, con la sua nota Prot. 65527 del 23/06/2015 ha chiarito che: i liquidi per e-cig sono tassabili solo se "possono essere inalati, così come sono ceduti ai punti di vendita e da questi ai consumatori", aggiungendo che "non hanno rilievo eventuali miscelazioni che potenzialmente possono essere effettuate direttamente dai consumatori".
    La combinazione dei due provvedimenti mi fa pensare che le basi in quanto tali sono sì destinate all'impiego per inalazione ma non sono adatte ad essere utilizzate così come sono, ovvero non sono pensate e vendute a quello scopo. Questo riguarda le basi pronte con o senza nicotina mentre le basi nicotinate da diluizione non sono adatte per nulla all'utilizzo in quella forma. Entrambe non sarebbero dunque da assoggettare ad imposta. La mia personale idea su queste considerazioni è che allo stato attuale i produttori preferiscano adottare una interpretazione prudenziale in attesa di nuovi eventi, presumibilmente di nuovi atteggiamenti da parte di un concorrente più avventato.
    Sarò felice se potrò conoscere il tuo punto di vista, grazie.

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    1. Tenendo conto dei limiti imposti dalla TPD a partire dal 2016, ed in particolare il limite di 20 mg/ml relativo alla gradazione di nicotina, tecnicamente anche le basi neutre con gradazione massima rappresentano liquidi che "possono essere inalati così come ceduti [...] ai consumatori". A questo si aggiunge, alla luce della Sentenza della Corte Cost., che queste basi neutre con nicotina sono (direi nella totalità dei casi) espressamente prodotte per l'uso nell'e-cig, e quindi sono tassabili.
      Quando c'erano le basi a 36, 48, 72 mg/ml avrei concordato con te che non erano "inalabili" senza preventiva diluizione; ma 20 mg/ml tecnicamente si, li puoi svapare senza diluizione, se l'e-cig è di vecchio tipo, poco efficiente (magari una mini e-cig a cartuccia). Non vedo scappatoie, se non per quanto riguarda PG e VG (e magari anche miscele di PG e VG) a zero: se il produttore non le commercializza specificamente per la sigaretta elettronica, non sono tassabili, secondo la Corte Costituzionale.

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    2. Grazie Numenor per la risposta, anche rapidissima.
      Dalla tua spiegazione deduco che abbiamo due binari di individuazione. Da una parte la destinazione d'uso data dal produttore, che può essere per inalazione oppure differente e non rileverebbe se il produttore non ritiene il prodotto adatto ad essere inalato tal quale. Dall'altra parte l'evidenza che il prodotto non possa essere inalato tal quale escluderebbe l'assoggettabilità. Non rileva invece, al fine di escludere l'assoggettamento ad imposta, l'indicazione del produttore di manipolare il prodotto (per esempio diluirlo) prima di utilizzarlo; tale fatto rileva soltanto laddove è evidente e non solo prescritto dal produttore. E' corretto?

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  10. Grazie grazie grazie. Continua a tenerci informati in modo chiaro e conciso come hai fatto ora.

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  11. A tutti coloro che hanno espresso dubbi riguardo le vendite online, consiglio di leggere l'ultimo articolo:
    https://svaponumenor.blogspot.it/2017/12/lo-svapo-va-in-fumo-web-oscuramento-ed.html

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  12. Buongiorno,
    Ti ringrazio per il contributo, è davvero utile. Vorrei solo far notare che per la FAQ dedicata agli aromi vale lo stesso discorso delle basi, se si parla di aromi alimentari la tassa non sussiste, ma se sono destinati allo svapo verrà applicata. Lo dico solo per completezza di informazione, aggiungendo che chi ha un negozio di vaping può aggiungere un secondo codice ateco e commercializzare prodotti chimici e alimentari come tali se il fabbricante non li dichiara come adatti allo svapo.
    Grazie

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    1. Non sono d'accordo con la tua interpretazione secondo cui la normativa dispone lo stesso trattamento per basi e aromi; ma come ho detto, la normativa non è chiara sul punto, quindi non si può dire con certezza "la legge dice questo". Perciò, ho cambiato ottica: invece di capire che cosa dice la legge, mi sono sforzato di individuare l'interpretazione che con maggiore probabilità verrebbe accolta da un giudice in un eventuale giudizio tributario, tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione. Sono fermamente convinto che gli aromi non debbano essere tassati, mentre le basi per e-cig si (anche se ovviamente non ne sono contento). Però ogni opinione diversa è assolutamente legittima.

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