Ormai il mio blog, quasi contro la mia volontà 😋, si sta trasformando in un veicolo di notizie e pareri tecnici sulla recente normativa, più che una vetrina sul multiforme mondo dei sapori del vapore elettronico.
Questo intervento prende spunto dal recente articolo pubblicato su Sigmagazine a firma dell'Avv. Iacopo Annese, in cui --alla luce della normativa, dei documenti di prassi e della giurisprudenza di Cassazione--, si giunge alla conclusione che gli aromi concentrati sarebbero tassabili.
In verità, l'articolo è rigoroso e dettagliato, come ci si può legittimamente attendere da un serio professionista come l'avv. Annese, che gode di tutta la mia stima; ma forse manca di chiarire un punto fondamentale: la questione della tassabilità degli aromi concentrati è tutt'altro che chiara, ci sono interpretazioni alternative che portano a conclusioni diametralmente opposte, ed esiste attualmente un acceso dibattito sul punto: prova ne sia che io, pur con tutta la stima verso l'avv. Annese, non sono assolutamente d'accordo con lui e con la sua ricostruzione giuridica.
Chiarisco subito che dubito fortemente che i funzionari dei Monopoli di Stato possano prendere spunto (o finanche leggere) interventi come questo, o come l'articolo su Sigmagazine; ma se così fosse, allora è giusto che anche AAMS sappia che ogni tentativo di tassazione degli aromi è destinato a scontrarsi con una solida e fondata opposizione da parte degli operatori, e che la diatriba non potrà che risolversi di fronte alla competente autorità giudiziaria.Venendo al nòcciolo della questione, l'avv. Annese basa il proprio convincimento sulla tassabilità degli aromi concentrati su alcuni elementi, che vorrei prendere in considerazione uno per uno.
1) La destinazione d'uso come presupposto per la tassazione.
L'articolo in esame riporta diverse pronunce di Cassazione che sottolineano come la tassabilità di un bene sia legata non solo alla destinazione d'uso impressa dal produttore, ma anche all'effettiva destinazione d'uso per la quale il bene viene venduto al consumatore; inoltre, non sarebbe rilevante la composizione chimica del prodotto, ma solo lo scopo per cui viene utilizzato.
Ma la Cassazione, in queste sentenze, si pronunciava in materia di accise su carburanti e olii minerali, e non su liquidi da inalazione.
Proviamo a ragionare per assurdo e prendiamo per buoni i principi sopra riportati. Il produttore immette in commercio una sostanza per usi diversi dall'inalazione e non la assoggetta ad imposta; questa sostanza viene acquistata da un dettagliante del settore del vapore elettronico, che modifica la destinazione d'uso del liquido, vendendolo a vapers a scopo di inalazione. Il dettagliante non è deposito fiscale, non può assoggettare il liquido a tassazione al momento del cambio di destinazione; e sarebbe altrettanto assurdo che il dettagliante informasse il fornitore che il bene da lui venduto ha subito una modifica di destinazione, e quindi va ora assoggettato a imposta.
In altre parole, se veramente la destinazione d'uso finale fosse rilevante, il sistema predisposto dalla legge per la tassazione dei liquidi da inalazione andrebbe "in crash", si bloccherebbe e non garantirebbe la riscossione dell'imposta.
Come se non bastasse, i principi di Cassazione sopra richiamati sono in aperto contrasto con il ben più autorevole (e recente) principio espresso dalla Corte Costituzionale, secondo cui sono tassabili i "prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide, secondo la destinazione d’uso datane dal fabbricante". Escludendo, per ovvi motivi, che la Corte Costituzionale abbia usato parole a vanvera, è evidente che gli Ermellini intendevano fare esplicito ed esclusivo riferimento alla destinazione d'uso impressa dal produttore, a nulla rilevando eventuali successivi cambi di destinazione, né tanto meno le modalità di effettivo utilizzo finale.
In verità, non c'è da meravigliarsi che la Corte Costituzionale abbia deciso di percorrere una via ben diversa da quella delineata dalla Cassazione in materia di carburanti; infatti, a parte la nicotina, gli elementi di cui è costituto un liquido da inalazione (aromi alimentare, glicole propilenico, glicerolo vegetale, acqua) hanno numerosissimi utilizzi nei campi più disparati, tra cui quello per inalazione è numericamente il meno frequente ed importante; e questa situazione nuova e particolare (ovvero l'intenzione di tassare beni di ampio utilizzo) ha imposto alla Corte di elaborare specifici principi giurisprudenziali innovativi, non intercambiabili con quelli già esistenti in altre materie.
2) La "non-risposta" di AAMS sulla tassabilità di basi e aromi.
La nota Prot. 65527 del 23 giugno 2015, pubblicata da AAMS sul proprio sito in risposta allo specifico quesito se le basi neutre e gli aromi concentrati fossero tassabili, è un raro esempio di "politichese" da manuale, in cui l’Agenzia finge di rispondere al quesito, ma di fatto non chiarisce assolutamente niente, in merito alla tassabilità degli aromi.
L'ineffabile testo è il seguente: “ha dunque rilievo, nella fattispecie, esclusivamente la caratteristica del prodotto di poter essere inalato così come ceduto ai consumatori, indipendentemente dalla sua composizione. Infatti, non hanno rilievo, in base al tenore della norma, eventuali miscelazioni che potenzialmente possono essere effettuate direttamente dai consumatori, le quali potrebbero ben essere effettuate anche su prodotti già immessi in consumo miscelati per conferire al prodotto un determinato aroma caratterizzante”.
Si desume chiaramente che le basi neutre siano tassabili; ed in modo altrettanto chiaro traspare il timore di AAMS che un liquido già perfettamente inalabile (per es. un liquido pronto) venga sottratto alla tassazione semplicemente richiedendo una successiva miscelazione all'utente finale (magari aggiungendo un paio di gocce di aroma al liquido).
Ma in relazione agli aromi concentrati, le frasi sopra riportate hanno la miracolosa capacità di significare tutto e il contrario di tutto. Le eventuali miscelazioni operate dall'utente finale sono irrilevanti; l'unico elemento rilevante è che la sostanza in questione possa essere inalato così come ceduto ai consumatori. Quindi, in risposta alla domanda se gli aromi siano tassabili o meno, AAMS risponde con un'altra domanda: "gli aromi concentrati possono essere inalati così come ceduti ai consumatori?". E poi, non dà alcuna risposta a quest'ultimo quesito.
C'è chi, come l'avv. Annese, desume da queste frasi l'ineluttabile tassabilità degli aromi concentrati; ma la verità è che, se vogliamo fare chiarezza sul punto, la nota di AAMS non ci aiuta affatto, e dobbiamo fare riferimento ad altri elementi, tra cui la stessa sentenza della Corte Costituzionale più volte citata.
3) La sentenza della Corte Costituzionale.
Nell'articolo pubblicato su Sigmagazine non vengono esaminati alcuni elementi, desumibili dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 15/11/2017, che sono invece utili per chiarire la sorte fiscale degli aromi concentrati.
In particolare, è illuminante l'ultima parte del punto 3.2: "il tratto unificante dell’oggetto dell’imposta sarebbe dato dalla destinazione impressa dal fabbricante [...] al prodotto, ossia la sostanza liquida, funzionale all'aspirazione del vapore generato dalla stessa per mezzo del dispositivo con l’apparenza del fumo di sigaretta tradizionale. La succedaneità dei prodotti da fumo sarebbe individuata razionalmente dal legislatore nella funzione sostitutiva del tabacco, impressa dal produttore al liquido inalabile senza combustione mediante apposito dispositivo."
Lo voglio sottolineare con la massima enfasi: il liquido da inalazione è tassabile in quanto è in grado di sostituire il tabacco. Il consumo di tabacco, come è noto, è un consumo continuativo, per cui ogni succedaneo del tabacco deve essere utilizzabile in modo altrettanto continuativo. Ebbene, un aroma concentrato non è adatto allo scopo, perché non può essere inalato in via continuativa. Anche nell'ipotesi che un vaper folle voglia ricaricare il proprio vaporizzatore con un aroma concentrato e si impegnasse con tutte le sue forze per ignorare il sapore terribile e l'inevitabile nausea causata dall'inalazione di una sostanza così abnormemente aromatica, comunque non potrebbe procedere a lungo, perché dopo poche attivazioni la resistenza del vaporizzatore cesserebbe di funzionare a causa delle incrostazioni. In altre parole, ricaricare il proprio vaporizzatore con un aroma concentrato puro danneggia il dispositivo.
Alla luce di questa considerazione, finalmente diventa chiara anche la sibillina "non-risposta" di AAMS: gli aromi concentrati NON possono essere inalati (in via continuativa) così come ceduti al consumatore e quindi non sono tassabili.
NOTA FINALE
Quanto sopra rappresenta solo ed esclusivamente il mio parere personale. E' fin troppo ovvio che AAMS e gli ultimi Governi voglio fare cassa il più possibile, e non si può escludere che AAMS voglia tentare anche la perigliosa via della tassazione degli aromi, o magari anche della glicerina pura. Ma la legge attuale non glielo permetterebbe, e qualunque giudice fosse investito della questione non potrebbe ignorare le indicazioni della Corte Costituzionale. Se la legge cambiasse, sarebbe un altro discorso, ovviamente; ma allo stato attuale, per come la vedo io, non c'è alcuna ragione per cui un produttore di aromi concentrati, o addirittura (per assurdo) un dettagliante, debba spontaneamente assoggettare a tassazione gli aromi concentrati. Con la consapevolezza, è chiaro, che esiste il rischio di dover spiegare le proprie (ottime) ragioni davanti ad un giudice.
Ottimo articolo,e non so il motivo ma sei l'unica fonte di informazioni chiare e corrette per un vaper.Ben fatto.
RispondiEliminaGrazie Stefano, come sempre illuminante. Non so perche' ma tra le motivazioni espresse da te e quelle dell'avvocato Annese, preferisco e condivido di gran lunga le tue!
RispondiEliminaGrazie per il tuo sempre preziosissimo blog e consigli (leggo il tuo blog da un anno e mezzo prima ancora di iniziare a svapare) io ho cmq fatto scorta di aromi LA in quanto oltre a essere i miei preferiti il produttore dichiara che contengoNo una piccola percentuale di nicotina e nel dubbio li ho presi, cosa ne pensi in merito?
RispondiEliminaGrazie di tutto e spero che presto il tuo blog torni a parlare di test su aromi e liquidi come.sempre.
Aromi "LA"? Se sono estratti dal tabacco è normale che sia presente nicotina, ma si tratta di tracce così minime che possono essere rilevate solo con apposite analisi, ma non hanno alcun effetto sul corpo umano.
EliminaInnanzitutto grazie del bellissimo articolo. Comprendo l'amarezza per la trasformazione del blog ma conto che la consapevolezza di produrre i migliori contenuti adesso disponibili sugli argomenti normativi e fiscali ti tirerà su.
RispondiEliminaVorrei commentare questo punto:
“ha dunque rilievo, nella fattispecie, esclusivamente la caratteristica del prodotto di poter essere inalato così come ceduto ai consumatori, indipendentemente dalla sua composizione. Infatti, non hanno rilievo, in base al tenore della norma, eventuali miscelazioni che potenzialmente possono essere effettuate direttamente dai consumatori, le quali potrebbero ben essere effettuate anche su prodotti già immessi in consumo miscelati per conferire al prodotto un determinato aroma caratterizzante”.
Si desume chiaramente che le basi neutre siano tassabili; [..]
Ho capito, si desume che le basi sono tassabili perché aams dice "di POTER essere inalato così come ceduto ai consumatori", facendo della possibilità un aspetto rilevante, però nel giugno 2015 non c'era ancora la sentenza della corte costituzionale del 15/11/2017, alla luce della quale il testo della nota di aams diventerebbe:
“ha dunque rilievo, nella fattispecie, esclusivamente la caratteristica del prodotto di essere stato immesso in commercio appositamete per essere inalato così come ceduto ai consumatori, indipendentemente dalla sua composizione. Infatti, non hanno rilievo, in base al tenore della norma, eventuali miscelazioni che potenzialmente possono essere effettuate direttamente dai consumatori,”.
Cosa ne pensi? Quell'antica interpretazione, presa letteralmente come fu scritta all'epoca non contravverrebbe nuovamente la riserva di legge?
Un vero contrasto, tra il provvedimento AAMS del 2015 e la sentenza, non lo vedo; i due testi si integrano. Il provvedimento parla di sostanze inalabili destinate genericamente allo svapo, la Corte Cost. specifica che tali sostanze devono essere destinate allo svapo dal produttore, e non da soggetti "a valle". Facendo qualche esempio:
Elimina- gli aromi concentrati immessi in commercio dal produttore come destinati allo svapo previa diluizione non sono inalabili, e quindi non tassabili;
- i liquidi pronti da inalazione e le basi neutre specifiche per vaporizzatori sono destinati allo svapo dal produttore e sono inalabili tali e quali, quindi sono tassabili;
- il glicerolo ed il glicole ad uso generico sono inalabili ma non sono stati destinati allo svapo dal produttore, quindi non sono tassabili;
- i liquidi pronti ad elevata aromatizzazione (le varie formule "Mix", per intenderci) sono inalabili tali e quali, anche senza preventiva diluizione, anche se il produttore afferma il contrario; e sono prodotti da aziende che operano esclusivamente nel campo del vapore elettronico, sicché la loro destinazione allo svapo è implicita; e quindi sono tassabili;
- la nicotina disciolta in acqua è destinata allo svapo ma non è inalabile, quindi non è tassata.
Ci sono casi, poi, che ricadono in "zone grigie", per cui secondo me la loro tassabilità non è sicura; per esempio:
- glicerolo puro prodotto dall'azienda farmaceutica ALFA (quindi, a destinazione generica) che viene acquistato dall'azienda BETA che -senza modificare minimamente il prodotto, si limita a riflaconarlo e rietichettarlo "per sigaretta elettronica" e lo immette in commercio con destinazione svapo. E' tassabile? Il fabbricante è ALFA, che ha destinato il suo prodotto ad un uso generico, non legato allo svapo (= no tassa); ma BETA non potrebbe essere considerato a sua volta fabbricante?
- Miscela 50/50 di PG e VG prodotta, imbottigliata ed etichettata per usi generici dall'azienda chimica ALFA, acquistata dall'azienda BETA che lo rivende, con l'etichetta originale, in un negozio specializzato per lo svapo. Il fabbricante ALFA ha prodotto quel liquido per usi generici (= no tassa), ma fino ad oggi un mix 50/50 di PG e VG è sempre esistita solo come base da inalazione, non avendo altri usi apparenti, per cui la destinazione d'uso generica potrebbe essere contestata.
Ciao Stefano, Complimenti per i tuoi articoli, chiari e utili per chiunque voglia approfondire questi temi che purtroppo da un mese a questa parte stanno affliggendo il nostro mondo. Dopo avere letto gli articoli di Sigmagazine, i tuoi e ultimamente il commento dell'utente Anonimo, vorrei capire meglio.Perciò, la frase: (“ha dunque rilievo, nella fattispecie, esclusivamente la caratteristica del prodotto di essere stato immesso in commercio appositamete per essere inalato così come ceduto ai consumatori, indipendentemente dalla sua composizione.Infatti, non hanno rilievo, in base al tenore della norma, eventuali miscelazioni che potenzialmente possono essere effettuate direttamente dai consumatori,”) potrebbe significare o essere interpretata così: qualsiasi prodotto da inalazione finalizzato allo svapo, indipendentemente dalla sua composizione (Aroma, mix, basi ecc.ecc.) è tassabile, senza avere alcuna rilevanza se il consumatore finale apporta dei mix o miscelazioni per ottenere un liquido svapabile. Potrebbe essere? Spero di sbagliarmi.
RispondiEliminaE' tutto giusto, ma dimentichi il requisito fondamentale che il prodotto deve essere vaporizzabile ed inalabile così come fabbricato. Tale requisito lo si desume:
Elimina- dalla sentenza, dove definisce il prodotto tassabile come "la sostanza liquida, funzionale all'aspirazione del vapore generato DALLA STESSA per mezzo del dispositivo" (dice "dalla stessa", quindi la sostanza deve essere vaporizzabile da un apposito dispositivo così com'è);
- dalla nota AAMS, che ritiene obbligatoria "la caratteristica del prodotto di poter essere inalato COSI' COME CEDUTO ai consumatori".
Bellissimo articolo e splendido blog. Ti faccio i mei complimenti!
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