martedì 17 aprile 2018

"Prevalenza" al 100%? Un grave errore...


Il dibattito circa il criterio di “prevalenza” stabilito dal Decreto recentemente emanato da AAMS si è recentemente arricchito dell’intervento di alcune associazioni ed alcuni operatori professionali (produttori e grossisti) che stanno consigliando ai propri iscritti e clienti di indicare, nell'istanza di autorizzazione diretta ad AAMS, l’intero fatturato 2017 come rilevante ai fini della prevalenza, dichiarando quindi una prevalenza del 100%. 

Anche se personalmente non sono un professionista del settore e non ho interessi economici in nessun negozio, sono un vaper, e quando vedo un comportamento che potenzialmente potrebbe compromettere i miei interessi mi sento in dovere di intervenire e affermare con forza la mia opinione.

Per quanto infatti tale scelta possa rappresentare una sorta di “azione di protesta” (che con ogni probabilità non verrebbe comunque raccolta dai soggetti a cui è destinata), è importante sottolineare che indicare nell'istanza una prevalenza del 100%, tranne rarissimi casi, è sbagliato per due motivi principali:
  1. vengono indicati nell'istanza valori difformi da quanto esplicitamente e chiaramente richiesto dalla norma; 
  2. la “protesta”, con ogni probabilità, non solo non sortirebbe alcun effetto, ma potrebbe causare enormi problemi e danni all'intero settore. 


Il problema normativo. 


L’istanza, come anche il Decreto AAMS e la stessa legge delega, richiede che la prevalenza venga calcolata tenendo conto dei “prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.” 
AAMS, e prima ancora il Legislatore, hanno utilizzato questa specifica formulazione non a caso: si tratta infatti della definizione contenuta nel primo comma dell’art. 62-quater del D.Lgs. 504/1992; tale definizione è indicata al comma 1 al preciso scopo di qualificare i beni a cui deve essere applicata l’imposta di consumo, stabilita nel successivo comma 1-bis. 

Il criterio di prevalenza è definito al comma 5-bis dello stesso articolo 62-quater, quindi è assolutamente evidente che i beni da prendere in considerazione ai fini della prevalenza non sono tutti i beni venduti da un negozio specializzato, ma solo quelli che rientrano nella precisa definizione che viene fornita: prodotti liquidi da inalazione, hardware e ricambi. Includere in questa categoria altri beni, tra cui gli aromi concentrati, gli “scomposti”, le basi di nicotina in acqua e gli accessori, è evidentemente un comportamento contrario ad un esplicito precetto di legge. 

In altre parole, ritenere che la frase "prodotti da inalazione..." contenuta nel comma 1 sia specifica e limiti la tassazione solo ad alcuni beni, tra tutti quelli venduti nei negozi specializzati, e che la stessa frase contenuta nel comma 5-bis sia invece generica e includa tutti i beni del settore "svapo" è un controsenso. Possiamo certamente concordare sul fatto che la legge è scritta male, è penalizzante e impone una "prevalenza" fantasiosa e non aderente alla realtà, ma la legge (come pure il decreto) è chiara. 

Il potenziale danno per il settore.

Questo è il punto su cui, come vaper, mi sento chiamato in causa.
Se, per ipotesi assurda, la maggioranza o la totalità dei dettaglianti indicasse nella propria istanza una prevalenza al 100%, includendo quindi tra i prodotti rilevanti per la prevalenza tutti i beni venduti, compresi i liquidi “scomposti”, gli aromi concentrati e PG/VG ad uso generico, ciò costituirebbe una chiara indicazione per AAMS che i prodotti menzionati, a giudizio unanime dei dettaglianti (ovvero professionisti che ben conoscono il mercato) siano da assoggettarsi a tassazione

Come potrebbe mai difendersi in un eventuale giudizio il deposito fiscale accusato di non aver assoggettato ad imposta un flacone di glicerolo o un liquido “scomposto”, se la maggioranza o la totalità dei dettaglianti dichiara che invece quel prodotto dovrebbe essere tassato? La verità è che questi prodotti non sono tassabili, ed affermare il contrario nell'istanza di autorizzazione, oltre che falso, contribuirebbe a causare un enorme danno all'intero settore

Se a questo aggiungiamo che l’istanza è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per cui eventuali dichiarazioni false sono perseguibili penalmente, si intuisce immediatamente che indicare una prevalenza del 100% per ragioni puramente "ideologiche" è un gravissimo errore che andrebbe a danno del singolo negoziante e di tutti gli altri soggetti del settore, dai produttori ai singoli vapers.

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