mercoledì 6 dicembre 2017

Lo svapo va in fumo? Web: Oscuramento ed oscurantismo.

ATTENZIONE
Questo articolo non è aggiornato.
La Legge di Bilancio 2018, in vigore dal 1/1/2018, modifica profondamente diversi punti della normativa sulla sigaretta elettronica, per cui parte dell'articolo che segue non è più valido.
Seguiranno ulteriori articoli di approfondimento aggiornati alla nuova normativa.


Abbiamo affrontato in un precedente articolo l'attuale situazione dell'imposta di consumo gravante sui liquidi da svapo, che costituisce sicuramente l'argomento più importante e spinoso per i vapers e i professionisti del settore.
Passiamo ora ad un argomento non meno importante, che - a giudicare dalle accorate richieste che mi pervengono - sta molto a cuore al mondo del vaping: le vendite online. Ricordo che quelle che seguono solo solo le mie opinioni personali e, anzi, vista la complessità della normativa, potrebbe benissimo essermi sfuggito qualcosa. Di fronte a questioni così serie è importante affidarsi ad un bravo professionista e prendere con le pinze i consigli di "cuggini" e amici, di opinionisti improvvisati e anche di altri professionisti del vaping, che potrebbero (in buona fede) non aver ben chiara la normativa, o potrebbero (in mala fede) avere un interesse da perseguire.

Le recenti novità normative stanno profondamente modificando i canali di distribuzione dei prodotti di svapo, e allo stato attuale la normativa non è ancora definitiva, per cui quello che dirà di seguito potrebbe a breve diventare - in tutto o in parte - superato da leggi più recenti. Ovviamente aggiornerò questo articolo appena si rendesse necessario.


FAQ #1: Qual è la (jungla) normativa di riferimento?

Mettetevi comodi, perché qui la situazione non è per niente semplice. Potete anche saltare la lettura di questo paragrafo, ma tenetelo a portata di mano come riferimento in caso di dubbi.

Il primo provvedimento, in ordine cronologico, lo conosciamo già: è il D.Lgs. 6/2016 (Recepimento della TPD), art. 21 comma 11, in vigore dal 2/1/2016. Con questa legge veniva introdotto il divieto di vendita a distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche e liquidi di ricarica.
Successivamente, fu approvato e poi convertito in legge il D.L. n. 50 del 24/04/2017; in modo estremamente contorto, questo D.L. 50/2017, con l'articolo 5-bis (introdotto solo successivamente, in sede di conversione, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) andò a modificare la vetusta Legge Finanziaria 2007, aggiungendo all'art. 1 i commi da 50-bis a 50-quater, con cui si dava facoltà ad AAMS di oscurare i siti che effettuavano vendite transfrontaliere di materiale da svapo, a partire dal 23/06/2017. Non so se è chiara l'assurdità: la Finanziaria del 2007, a distanza di 10 anni, disciplina la sigaretta elettronica, che nel 2007 nemmeno esisteva! 😕
Dell'oscuramento dei siti esteri, e anche della pochezza giuridica del testo normativo, abbiamo già parlato approfonditamente in uno specifico articolo, di cui consiglio la lettura (anche se le cose da allora sono un po' cambiate). Quello che conta è che, come era prevedibile, la norma non è mai stata effettivamente applicata: nessun sito estero è mai stato oscurato, nonostante il direttore di AAMS si fosse affrettato a recepire la nuova normativa con il proprio Decreto direttoriale n. 124538 del 15/11/2017.
Ad ottobre 2017 il Governo ha emanato il "collegato fiscale" alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. 16/10/2017 n. 148), che nella stesura originaria non riguardava minimamente la sigaretta elettronica.
Solo in sede di conversione in legge (avvenuta con la L.4 dicembre 2017, n. 172) è stato inserito il famigerato "emendamento Vicari", che aggiunge al Collegato Fiscale l'art. 19-quinquies, con cui:
  • viene modificato il D.Lgs. 504/1995 (testo unico accise), ed in particolare l'art. 62-quater, commi 5 e 5-bis, assegnando la commercializzazione dei prodotti da svapo ai Monopoli di Stato;
  • viene modificato il D.Lgs. 6/2016 (recepimento TPD), ed in particolare l'art. 21, comma 11, con cui il divieto di vendita a distanza, già esistente per le sole vendite transfrontaliere, si estende anche a quelle nazionali.
Queste ultime novità legislative sono entrate in vigore oggi, il 6 dicembre 2017 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Ma attenzione: la partita non si è ancora conclusa! Per quanto il "collegato fiscale" sia ormai legge, manca ancora all'appello la vera e propria Legge di Bilancio 2018, attualmente al vaglio del Parlamento. Ci sono diversi emendamenti "anti-Vicari" in corso di presentazione, e per ora è prematuro fare supposizioni. Torneremo sicuramente sull'argomento.

Bene, ora che abbiamo ben chiare (si fa per dire 😄) le fonti normative di riferimento, cerchiamo di capire quali conseguenze queste norme hanno sul settore dello svapo, limitandoci a trattare l'argomento delle vendite online (sull'ingresso dei Monopoli nel campo dello svapo parleremo in un successivo articolo).

FAQ #2: I siti web italiani chiuderanno tutti?

Per ora, sicuramente NO.
E' importantissimo sottolineare che -nonostante il panico che si sta scatenando sul web in questi giorni- il divieto di vendita online colpisce esclusivamente i prodotti contenenti nicotina, ovvero le e-cig precaricate con nicotina, nonché i liquidi e le basi con nicotina; restano invece vendibili online i liquidi a zero (seppur soggetti a tassa), le basi a zero specifiche per sigaretta elettronica (tassate anch'esse) e tutto ciò che non è soggetto a tassa (aromi, PG e VG farmaceutici, hardware).
Su questo punto, ovvero sul fatto che il divieto colpisca solo i prodotti con nicotina, la legge è (incredibilmente) chiara; l'art. 21, comma 11, del D.Lgs. 6/2016 (recepimento TPD) vieta la vendita a distanza "di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica"; e il significato di questi termini è spiegato dall'art. 2 dello stesso Decreto: la "sigaretta elettronica" è "un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina"; mentre il "contenitore di liquido di ricarica" è il "flacone che contiene un liquido contenente nicotina".
Chiaramente, sappiamo tutti che in molti casi la vendita di liquidi con nicotina costituisce lo "zoccolo duro" su cui si basa l'intero business di un sito web, ma il divieto di vendita online certamente non comporta automaticamente la chiusura di tutti i siti web italiani. Alcuni chiuderanno, è sicuro; altri dovranno tirare la cinghia e cercare di diversificare (aprendo magari un punto vendita fisico, se non l'hanno già); mentre i siti specializzati in hardware soffriranno di meno a causa della nuova normativa.

FAQ #3: Quando entrerà in vigore il divieto di vendita online?


Sinceramente, su questo punto non me la sento di dare una risposta definitiva e sicura al 100%.
Tecnicamente, il Collegato Fiscale è già in vigore e quindi il D.Lgs. 6/2016 già oggi riporta la nuova formulazione dell'art. 21 comma 11 ("E' vietata la vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica").
Però, per come la vedo io, il divieto di vendita online dei prodotti con nicotina va di pari passo con l'assegnazione di questi prodotti ai Monopoli, che invece non è ancora operativa: lo diventerà solo quando verranno emanati i relativi decreti attuativi; quindi, nell'immediato i siti potranno continuare a vendere prodotti con nicotina, almeno fino a Marzo 2018, quando AAMS stabilirà i requisiti per concedere e mantenere le autorizzazioni alla vendita (nei soli negozi fisici) dei prodotti con nicotina.
In ogni caso, anche a voler considerare già operativo il divieto di vendita online, teniamo presente che l'art. 1, comma 50-quater, della Finanziaria 2007 stabilisce che per i siti che offrono in vendita prodotti con nicotina insieme ad altri prodotti ricevono una "formale comunicazione" (senza sanzioni) da AAMS e hanno 15 giorni di tempo per rimuovere i prodotti con nicotina. Direi che è una possibilità da tenere presente, per prendere un po' di tempo in attesa che si concluda l'iter parlamentare della Legge di Bilancio 2018.

FAQ #4: E i siti esteri?? Il divieto vale anche per loro?

Eh, eh! Qui casca l'asino, come già cadde in passato con il fantomatico divieto di vendita transfrontaliera dell'anno scorso.
Il nostro Governo non perde il "vizietto" di tentare di dettar legge alle imprese estere, che però ovviamente non sono soggette alla legge italiana e non sono tenute a star dietro alle follie legislative nostrane.
E' pur vero che ormai quasi l'intera Europa ha accolto nel proprio ordinamento la TPD, e alcuni Paesi hanno imposto un divieto totale di vendita online, mentre altri hanno vietato di vendere prodotti con nicotina a quei Paesi -come l'Italia- che hanno introdotto un regime regolamentato di circolazione dei prodotti (depositi fiscali, e ora anche Monopolio). E altri siti, che pure potrebbero vendere liberamente e legalmente agli italiani, hanno deciso di non farlo più "per non avere problemi".
Ciò nonostante, ci sono ancora, e continueranno ad esistere, numerosi siti web europei che vendono ai consumatori italiani liquidi con nicotina.
Se poi vogliamo parlare di prodotti senza nicotina e hardware, allora possiamo stare tranquilli: come abbiamo visto, il divieto di vendita online si riferisce alla sola nicotina.
L'unica cosa che sconsiglio e di acquistare eliquids con nicotina da siti extra-europei, perché ormai in dogana fermano quasi tutto e c'è il serio rischio che i liquidi non giungano mai a destinazione, o vi venga chiesta una cifra esorbitante per sdoganarli.
Lo Stato italiano non può fare granché per impedire ai siti esteri di vendere online; l'unica cosa che può fare è cominciare ad attuare l'oscuramento (che sa tanto di oscurantismo) dei siti web "sgraditi". Ma l'oscuramento, sinceramente, non è un grande problema, visto che è facilmente aggirabile. Io non credo che finora sia mai stato oscurato nemmeno un sito: ma se è stato fatto, non me ne sono accorto, perché da sempre utilizzo (legalmente) i DNS pubblici di Google.
E lo Stato lo sa bene che l'oscuramento è facilmente aggirabile, tanto che la stessa norma promette di oscurare non solo i siti che vendono prodotti con nicotina, ma anche quelli che offrono "software" 😏 atto ad aggirare il blocco.

Quest'ultima considerazione ci porta ad una questione specifica, che pure sta molto a cuore ai vapers:

FAQ #5: Se compro prodotti con nicotina da uno shop online europeo commetto contrabbando? Mi fermano il pacco in dogana? Mi fanno pagare la tassa?

Nell'ordine: no, no e ancora no.
Però io non sono un avvocato penalista e non ho un'approfondita esperienza di normativa doganale, quindi prendete con le pinze quello che dico.
Il reato di contrabbando (che peraltro è stato largamente depenalizzato) è specifico per i beni soggetti ad accisa (tabacco, alcool, carburanti...), a cui si applica anche una normativa comunitaria specifica.
Il contrabbando, inoltre, presuppone l'esistenza di una dogana, nonché il materiale attraversamento del confine (terrestre, marittimo o aereo) sottraendo dolosamente i beni al controllo doganale, allo scopo di evadere le relative imposte. Negli acquisti online da parte di privati tutto ciò non esiste; anzi, a rigore non viene evasa alcuna imposta di consumo, in quanto l'acquisto online da parte di un consumatore italiano presso uno shop europeo si considera effettuato sul territorio del venditore ed è quindi soggetto alle norme fiscali di quel paese.
Per lo stesso motivo, in assenza di dogana tra i paesi in cui vige il libero scambio, non è ipotizzabile un "fermo doganale" delle merci in entrata in Italia.
Infine, in relazione all'ipotesi di un presunto obbligo di pagamento dell'imposta di consumo "evasa" a carico del consumatore-acquirente, già in passato AAMS ha tentato di distorcere la legge esistente, prima ipotizzando fantasiosamente che il consumatore rivesta la qualifica di "importatore", poi cercando di coinvolgere i vettori che effettuavano materialmente la consegna. Ma questi tentativi sono sempre finiti nel nulla per un semplice motivo: la legge (D.Lgs. 504/1995) identifica con estrema precisione l'unico soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni in caso di evasione: il produttore (per beni nazionali), o il rappresentante fiscale (per beni europei) o l'importatore (per beni extra-UE). Il privato acquirente non ha né l'obbligo, né la possibilità di calcolare o versare imposte, e nemmeno di verificare se il venditore è in regola con tutte le norme applicabili: uno shop europeo potrebbe benissimo avere un rappresentante fiscale in Italia ed essere autorizzato (un domani) dai Monopoli a vendere prodotti con nicotina.

FAQ #5-bis: Non mi hai convinto. Se io acquisto online non sto comunque violando il divieto imposto dalla legge?

Se non ti ho convinto, sono contento, perché evidentemente stai ragionando con la tua testa e non ti fidi ciecamente di quello che leggi sul web (compreso questo blog). Tra l'altro, non è mia intenzione convincere nessuno, cerco solo di capire che cosa dice la legge, per me stesso prima ancora che per gli altri.
Comunque, la risposta alla domanda, per me, è NO, per il semplice motivo che non esiste alcun divieto di acquisto online. Esiste un divieto di vendita online, ma una cosa non implica l'altra. Se il Legislatore avesse voluto vietare gli acquisti, l'avrebbe fatto esplicitamente; per esempio, i rivenditori di prodotti soggetti ad imposta di consumo hanno l'obbligo di rifornirsi dai depositi fiscali, e la legge impone chiaramente quest'obbligo (beh, "chiaramente" è un eufemismo, trattandosi di leggi italiane...).
Fintanto che l'Italia rimane uno stato di diritto e non si instaura una dittatura, vale il principio che tutto ciò che non è vietato dalla legge è permesso. Non solo non esiste un divieto di acquisto per i consumatori, ma non esiste neanche una sanzione a carico dei consumatori; e come dicevano gli antichi romani, "nullum crimen sine poena", se non esiste una pena, non esiste il crimine.

11 commenti:

  1. Io mi sto vantando di avertelo suggerito :P, Grande!

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    1. L'avrei voluto scrivere ieri stesso, ma tutto in una pagina proprio non c'entrava. E non abbiamo finito: il prossimo articolo deve trattare dei Monopoli, l'altra novità "infilata" nel decreto dalla senatrice Vicari.

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  2. mi permetto di aggiungere alcune considerazioni: la legge, da quello che ho capito, non vieta la vendita online di liquidi con nicotina in senso stretto ma solo di liquidi PER SIGARETTA ELETTRONICA con nicotina, e inoltre per quanto riguarda le accise, i prodotti contenenti nicotina non potranno rientrare nei prodotti regolamentati con accisa se non via cambiamento normative europee mentre il divieto sui prodotti con accisa può essere vietato, al consumatore, solo per i tabacchi lavorati esteri per i quali esiste anche uno specifico reato di contrabbando. metto la fonte http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/excise-duty/index_it.htm

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    1. Certo, i diserbanti contenenti nicotina sono ancora vendibili online :) Qui si parla di "liquidi di ricarica per sigarette elettroniche" (definizione ufficiale da TPD e D.Lgs. 6/2016).
      Sul discorso accise, non hanno bisogno di modificare la normativa europea per farci rientrare i liquidi da svapo: si limitano ad assoggettarli a imposta di consumo (che non è un'accisa) e la U.E. non ha niente da ridire, anzi pare che sia ben contenta.

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    2. oltre ai diserbanti cito anche l'esempio https://blendfeel.com/shop/basic-h2o/basic-nic-5-ml/. accisa vs imposta di consumo è però, secondo me, il dettaglio che gli vieta di fatto di mettere la nicotina sotto monopolio, se per definizione di monopolio intendiamo quella del monopolio delle sigarette, invece se per monopolio intendiamo "italia spa che si mette in concorrenza con l'estero" potrebbe anche essere l'idea del secolo se fatta come si deve, per noi vapers e per lo stato.

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  3. Grazie Numenor per l'articolo. Avrei per piacere due domande.
    1) La dogana potrebbe quindi fermare dei beni contenenti nicotina di provenienza extracomunitaria diretti ad un consumatore italiano che non intenda farne commercio. Che natura avrebbe e da cosa sarebbe giustificato il provvedimento?
    2) L'introduzione nel territorio della UE di flaconi di soluzioni di nicotina non conformi alla TPD, non destinati al commercio, è eplicitamente vietata dalla TPD?
    Grazie.

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    1. Rispondo ad entrambe le domande insieme. La dogana può senz'altro fermare prodotti extra-ue contenenti nicotina; se li trova conformi alla normativa europea, li assoggetta alle imposte e li fa passare (se paghi per sdoganare il pacco); se invece i prodotti non sono conformi alla normativa, sono distrutti o rispediti al mittente (più probabile la prima opzione della seconda, soprattutto se il doganiere... svapa :P )

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  4. Si, anch'io penso che quel 5-10% di svapatori come noi non interessano più di tanto ai "piani alti". Sulla scorta, io me la sono fatta. Abbondante. Preferisco smaltire un flacone di nicotina scaduto che mangiarmi le mani per non averlo preso quando potevo. Dal 2013 ad oggi ho capito che se non è oggi, sarà domani: gli attacchi al mondo del vaping sono ricorrenti e quando escono nuove leggi come questo emendamento Vicari voglio potermi concentrare sullo studio delle norme, piuttosto che preoccuparmi di che cosa svaperò domani. La mia scorta di nicotina sufficiente per tre anni mi fa dormire sonni più tranquilli :)

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  5. Grazie per l'articolo Numenor, avevo bisogno di un po' di chiarezza. Nel frattempo ho comprato 4 litri di liquido a 12 dal mulo spagnolo. Non ho nessuna intenzione di tornare a regalare soldi allo stato, a costo di smettere anche lo svapo.

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